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Suno perde contro GEMA: il tribunale di Monaco boccia l’uso senza licenza di 6 brani

Suno ha perso – per ora solo in primo grado – la causa per violazione del copyright promossa dalla GEMA, la società tedesca di gestione collettiva che rappresenta compositori, autori ed editori musicali. Il 31 luglio 2026 la 42ª Sezione civile del Tribunale regionale di Monaco I ha accolto in larga parte le richieste di inibitoria, rendicontazione e risarcimento avanzate contro la società statunitense responsabile dell’omonimo generatore di musica basato sull’intelligenza artificiale.

La decisione, identificata dal numero 42 O 763/25, non è ancora definitiva e può essere impugnata. Non rappresenta inoltre un divieto generale contro Suno: il procedimento riguarda sei composizioni specifiche, alcune versioni dei modelli utilizzati dalla piattaforma e gli output presentati dalla GEMA come prova.

I sei brani al centro della causa

Il procedimento riguarda Atemlos durch die Nacht, Rasputin, Big in Japan, Forever Young, Daddy Cool e il ritornello di Mambo No. 5. I testi delle canzoni non erano oggetto della controversia: il tribunale ha esaminato la riproduzione degli elementi propriamente musicali delle opere, come melodia, armonia, ritmo e struttura.

Per ottenere gli output contestati, la GEMA aveva inserito nei prompt il titolo del brano, il testo originale e un’indicazione stilistica, senza fornire istruzioni specifiche sulla melodia, sull’armonia, sul ritmo o sull’arrangiamento. Secondo i giudici, la riconoscibilità delle composizioni nei risultati non poteva quindi essere attribuita soltanto alle indicazioni immesse dagli utenti.

I brani estratti da YouTube per addestrare Suno

Dalla ricostruzione del tribunale emerge che il dataset di addestramento di Suno conteneva le sei opere contestate. La società avrebbe utilizzato tecniche di stream-ripping per estrarre e copiare i contenuti da YouTube, aggirando il cosiddetto rolling cipher, una misura tecnica adottata dalla piattaforma per impedire il download diretto dei flussi audio e video.

Suno sosteneva che i modelli non conservassero copie delle opere. Secondo la sua difesa, pesi e parametri avrebbero registrato soltanto schemi matematici, relazioni statistiche e caratteristiche generali apprese durante il training, senza incorporare i brani originali in una forma direttamente riproducibile.

Per il tribunale i modelli avevano memorizzato le composizioni

La tesi difensiva non ha convinto la corte. I giudici hanno ritenuto che le composizioni fossero riproducibili all’interno delle versioni v3.5 e v4 dei modelli di Suno, conservate anche su server situati in Germania.

Il concetto centrale della sentenza è quello di memorizzazione. Un modello non si limiterebbe ad apprendere informazioni generali dai dati quando, attraverso i propri parametri, è in grado di restituire parti riconoscibili e sufficientemente estese delle opere impiegate durante l’addestramento.

Il confronto tra i brani presenti nel dataset e gli output generati ha portato il tribunale a escludere che le somiglianze fossero casuali. Secondo la corte, la complessità e la durata delle sequenze riprodotte dimostravano che elementi originali delle composizioni erano rimasti incorporati nei modelli.

Questa memorizzazione è stata considerata una violazione del diritto di riproduzione previsto dalla legge tedesca sul copyright. Il tribunale ha inoltre escluso che l’utilizzo contestato potesse essere giustificato dall’eccezione per il text and data mining.

La responsabilità degli output ricade su Suno

Suno aveva sostenuto che gli output fossero il risultato delle azioni mirate compiute dalla GEMA durante i test e che l’eventuale violazione dovesse essere ricondotta agli utenti. La corte ha invece stabilito che la responsabilità ricade sulla piattaforma.

I prompt utilizzati erano stati giudicati semplici e relativamente aperti. Suno aveva inoltre selezionato i dati di addestramento, progettato l’architettura dei modelli e reso disponibile un sistema capace di restituire elementi riconoscibili delle opere protette. Secondo i giudici, erano quindi i modelli gestiti dalla società a determinare in modo sostanziale il contenuto dei risultati.

Il tribunale ha ritenuto illecite sia la riproduzione delle opere negli output sia la loro comunicazione al pubblico. La decisione afferma inoltre che, nelle circostanze esaminate, anche l’offerta del servizio capace di generare quei risultati può assumere rilevanza ai fini del copyright.

Il tribunale tedesco applica anche il diritto statunitense

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda il training svolto negli Stati Uniti. Il tribunale di Monaco si è dichiarato competente a esaminare anche quelle condotte in base alle norme tedesche che regolano le azioni promosse dalle società di gestione collettiva.

Per le copie realizzate durante l’addestramento negli Stati Uniti, i giudici hanno applicato il diritto statunitense e analizzato la dottrina del fair use. La conclusione è stata sfavorevole a Suno: poiché le opere potevano riemergere negli output in forma sostanzialmente simile agli originali, il loro utilizzo non è stato considerato sufficientemente trasformativo.

La corte ha distinto il caso dai procedimenti statunitensi Bartz e Kadrey, nei quali i dati utilizzati per il training non erano stati restituiti agli utenti, o non lo erano stati in misura sostanziale. Nel caso Suno, al contrario, prompt semplici avrebbero prodotto risultati fortemente somiglianti alle composizioni protette.

Questo passaggio va però letto con cautela. Non si tratta di una sentenza pronunciata da un tribunale statunitense e la decisione non costituisce un precedente vincolante negli Stati Uniti. È un giudice tedesco ad avere applicato il diritto americano alle attività di training svolte sul territorio statunitense nell’ambito di questa specifica controversia.

L’avvocato statunitense specializzato in diritto dello spettacolo Barry Neil Shrum analizza, in inglese, la sentenza GEMA contro Suno e le sue possibili conseguenze per la musica generata dall’intelligenza artificiale.

Suno valuta il ricorso

Oltre a ordinare la cessazione degli utilizzi contestati, il tribunale ha riconosciuto alla GEMA il diritto di ottenere informazioni e un risarcimento. L’importo non è stato ancora determinato e dipenderà anche dai dati economici che Suno dovrà comunicare.

La società statunitense ha respinto l’interpretazione adottata dal tribunale e ha annunciato di stare valutando tutte le opzioni disponibili, compresa l’impugnazione della decisione.

«Non condividiamo la sentenza, che fraintende il funzionamento della tecnologia, il suo utilizzo e l’applicazione del diritto statunitense» (Suno).

La GEMA considera invece la decisione una conferma della necessità di introdurre accordi di licenza e compensi per gli autori le cui opere vengono utilizzate dai sistemi di intelligenza artificiale.

«I modelli di intelligenza artificiale fondati sul furto della proprietà intellettuale non sono protetti dall’ordinamento» (Tobias Holzmüller, CEO della GEMA).

Cosa cambia davvero per Suno e per la musica AI

La decisione rappresenta uno dei pronunciamenti europei più importanti sul rapporto tra addestramento dell’intelligenza artificiale e copyright musicale, ma non risolve una volta per tutte la questione della legittimità del training AI.

La sentenza riguarda direttamente sei composizioni, due versioni dei modelli e gli output presentati nel procedimento. Non stabilisce che ogni brano generato con Suno violi il copyright, non rende automaticamente responsabili tutti gli utenti e non vieta in generale l’utilizzo di opere protette per qualsiasi forma di analisi algoritmica.

Il punto decisivo è più circoscritto, ma non per questo trascurabile: quando un modello è in grado di restituire parti riconoscibili e sostanziali delle opere usate durante il training, diventa molto più difficile sostenere che quelle opere siano state soltanto analizzate in modo astratto.

In questa prospettiva, la licenza non è più soltanto una richiesta avanzata dai titolari dei diritti, ma può diventare una condizione necessaria per sviluppare e distribuire modelli musicali commerciali senza esporsi a contestazioni.

La sentenza può ancora essere modificata o annullata in appello. Il primo round, però, è andato alla GEMA. E questa volta neppure l’algoritmo è riuscito a generare un finale alternativo.



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