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Quale futuro per i diritti dei musicisti?

Giorno 28 settembre nei locali della Università LUISS di Roma si è svolto un convegno sui diritti connessi al diritto d'autore, alla luce del recepimento del decreto legislativo n.35/2017 in recepimento della direttiva Barnier. Un'occasione di confronto tra i titolari dei diritti, gli utilizzatori, il mondo delle Ass

Giorno 28 settembre nei locali della Università LUISS di Roma si è svolto un convegno sui diritti connessi al diritto d’autore, alla luce del recepimento del decreto legislativo n.35/2017 in recepimento della direttiva Barnier. Un’occasione di confronto tra i titolari dei diritti, gli utilizzatori, il mondo delle Associazioni e quello delle Istituzioni.  

I diritti connessi, lo ricordiamo, sono quei diritti spettanti a chi con la sua attività d’impresa (ad es. il produttore) o con la propria creatività (ad es. il musicista) interviene nella creazione dell’opera. Quando un brano musicale viene diffuso in pubblico, per radio/TV, a mezzo di nuove tecnologie, un compenso spetta, oltre che all’autore, anche ai musicisti che hanno partecipato alla registrazione e ai produttori.

L’attività di gestione e ripartizione dei diritti connessi è stata liberalizzata con il d.l. n.1/2012 convertito in legge n.27/2012 e viene demandata a qualunque soggetto che rispetti i requisiti stabiliti nella normativa.

Il d.lgs. n. 35/3017 ha introdotto importanti novità per gli utilizzatori, soprattutto per radio e tv. L’obiettivo è quello di incentivare la ripartizione dei compensi riscossi in base alla effettiva utilizzazione delle opere. Il provvedimento ha infatti introdotto l’obbligo a carico degli utilizzatori di opere musicali, cinematografiche e audiovisive di fornire entro 90 giorni dalla relativa utilizzazione i report delle opere che sono state diffuse alle varie collecting.

Quale futuro per i diritti dei musicisti?

Il dibattito si è svolto attorno a due questioni fondamentali: la possibile costituzione di un unico database valido per tutte le collecting e la predisposizione di un unico tariffario.
Ha aperto il convegno il presidente Paolo Marzano il quale ha ribadito come il tessuto normativo dei diritti connessi al diritto d’autore ha subito negli anni una continua stratificazione che rende oggi la materia di difficile lettura.

A parere di Andrea Miccichè (presidente di NUOVOIMAIE) c’è grande difficoltà a bene interpretare questa normativa. Le tariffe dovrebbero essere uniche per tutte le collecting e gli utilizzatori ragion per cui sarebbe opportuno aprire un tavolo di concertazione. Inoltre, la costituzione di un’unica banca dati renderebbe sicuramente più snello il sistema di intermediazione nella ripartizione dei compensi.

Diversamente, Gianfranco Chiodaroli (presidente di ITSRIGHT), contrario alla concertazione, sostiene che bisognerebbe aprire il sistema a un puro regime di concorrenza basato proprio sulla costituzione di plurime banche dati. Le negoziazioni, per quanto lunghe, andrebbero comunque a vantaggio degli aventi diritto.

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Posizione unanime di Mediaset e LA7 secondo cui sarebbe opportuno avere un’unica banca dati ed un unico sistema di tariffazione. Un canale televisivo dovrebbe limitarsi a fornire i dati, in modo preciso, ma senza procedere a una ripartizione a monte e a fare, cioè, un lavoro che è per sua natura demandato alle collecting. Spesso si arriva al punto in cui non si sa cosa pagare e con quali criteri.
La differenziazione delle tariffe e una totale liberalizzazione (in controtendenza rispetto agli altri Paesi europei) darebbero luogo a troppa confusione.

Quale futuro per i diritti dei musicisti?

Dura presa di posizione da parte della Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE).
Il presidente Citterio sostiene il decreto legislativo prevede delle sanzioni troppe onerose per i pubblici esercizi, addirittura maggiori di quelle previste dalla legge sul diritto d’autore. A onor del vero, la violazione dell’obbligo di reportistica, nel caso di mancato invio nei termini stabiliti o in quello, più grave, di fornitura di dati falsi o erronei, può comportare sanzioni amministrative pecuniarie da 20 mila a 100 mila euro (ai sensi dell’art. 41 d.l. 35/2017), o addirittura la risoluzione del contratto di licenza con la conseguente inibizione all’uso delle opere. FIPE è senz’altro favorevole alla definizione di un modello di negoziazione delle tariffe (sia per i diritti d’autore sia per i diritti ad essi connessi) che dia certezze agli utilizzatori sui costi delle licenze e sull’interpretazione delle clausole degli accordi.
Tuttavia, per conseguire questo obiettivo, andrebbero meglio definiti e ridotti di numero i soggetti legittimati ad essere parti attive del processo attraverso l’introduzione di requisiti più stringenti.

Quale futuro per i diritti dei musicisti?

Il convegno si è concluso con l’intervento di Francesco Posteraro (AGCOM) secondo cui la banca dati non è un elemento concorrenziale ma bensì il “campo da gioco” in cui i concorrenti si sfidano. Sarebbe quindi opportuno procedere a un tavolo di concertazione in modo da rendere il sistema quanto più agile ed efficiente possibile.